Leggiamo come due periti concludono le loro relazioni:
1) "I
tracciati presi in esame sono da ritenersi intrinsecamente non sinceri e
non provenienti dalla mano della nominale firmataria";
2) "La cambiale,
oggetto del quesito di causa, è stata riempita interamente dalla Signora Caia, come hanno dimostrato i confronti con il saggio grafico su
modello. Pertanto, anche la firma sul documento è riconducibile alla
mano della Signora Caia".
I due periti sono giunti rispettivamente ad un
risultato delle indagini, su un piano assolutamente soggettivo e privo
di fondamento scientifico; paradossalmente, le ricerche sono concluse la
dove, invece, andrebbero sviluppate su un piano metodologico. Infatti,
entrambi non stabiliscono se esiste una correlazione causale (ossia, non
individuano la conditio sine qua non, come dicono i giuristi) tra
la scrittura disconosciuta e quella assunta come olografa comparativa.
Inoltre, spesso, molti periti grafologi osservano le scritture ad
“occhio nudo”, senza, cioè, il supporto della strumentazione
d’osservazione scientifica, che li metta al riparo dagli errori della
percezione visiva, di cui la Fisica Geometrica c’informa. Inoltre, cosa
più grave e paradossale, non eseguono alcuna verifica del risultato, per
cui offrono al Magistrato un risultato che in realtà è solo un'ipotesi
di risultato, perché privo della verifica. Affermando in perizia che una
firma è Falsa (o Vera) senza eseguire la verifica significa
affermare senza dimostrare niente, rimanendo nel terreno dell'opinabile
e della vaghezza. Inoltre, è necessario che tutto il ragionamento
peritale abbia la competenza della
logica matematica,
come metodo della metodologia.
Serve, dunque, un approccio criminologico clinico alla grafologia, senza
il quale, il rischio reale è che qualche onesto cittadino finisca in
galera per la non scienza e forse anche incoscienza del perito grafologo di turno.
Il
rischio di perizie prive di scienza, ma offerte ugualmente ai magistrati come
“scientifiche”, può sussistere non solo in grafologia (dove
la ricerca, tra l'altro, è ferma ai "padri" fondatori Moretti e Marchesan, salvo
l'opera isolata di qualche loro brillante discepolo), ma anche in altri campi.
Prendiamo la psicoanalisi applicata nei
pareri peritali di
quanti basano la loro analisi sull’interpretazione della scrittura infantile
(analisi dei segni e del disegno) o sull’interpretazione
dell’interrogatorio orale dei bimbi (2).
Il vizio dell’indagine peritale, in
tali casi, è all’origine: la psicoanalisi, infatti, non è una scienza, ma
una teoria; quindi, in perizia giudiziaria solo su un piano teorico la pratica
di tale Tecnica può aiutare (come aiuta) ad interpretare determinati fatti.
Fatti, comunque, che poi dovrebbero essere valutati dal giudice in profondità
(3), considerando tali
pareri peritali non come “prove”, ma come opinioni teoriche soggettive
(4).
In questi casi, un rimedio potrebbe essere quello che il magistrato ricorresse, come esperto, alla figura del criminologo clinico, in quanto, la
criminologia clinica è una specializzazione triennale post-laurea, che si
consegue presso la Facoltà di Medicina di pochissime università italiane,
superando un concorso d'ammissione per esame e titoli (accesso a numero chiuso,
10 candidati per anno accademico a concorso) e 22 esami di profitto, oltre la tesi
di specializzazione. E', dunque, una specializzazione multidisciplinare ed
interdisciplinare, indispensabile per mettere insieme vari saperi:
da quello giuridico a quello clinico, da
quello metodologico a quello investigativo o psicosociologico.
E ritorniamo al nostro tema: l'uso in perizia della psicoanalisi.
Secondo la critica avanzata in epistemologia da Ernest Nagel
(5),
possiamo osservare, che se la psicoanalisi è da ritenersi una "teoria
scientifica" al pari di quella molecolare dei gas, allora deve non solo
osservare e spiegare o prevedere alcuni fenomeni osservabili, ma deve soddisfare
gli stessi criteri logici che questa teoria soddisfa, al pari delle altre teorie
scientifiche accettate nell’ambito delle scienze della natura o delle scienze
sociali. Essa, anzitutto, deve essere convalidata empiricamente; a tale fine è
necessario che dalle sue proposizioni possano essere tratte conseguenze
determinate, senza le quali la teoria stessa non possiede un contenuto definito;
inoltre, devono esistere delle regole di corrispondenza (o definizioni) che
consentano di collegare questa o quella nozione teorica a fatti precisi. La
convalida empirica, inoltre, deve essere sottoposta a verifica,
se si desidera considerarla evidente. Nella psicoanalisi freudiana nulla di
tutto ciò avviene: si tratta d'interpretazioni di fatti, tutt'altro che
inoppugnabili, effettuate mediante il ricorso a nozioni metaforiche, suggestioni
vaghe, certo affascinanti, ma del tutto non verificabili. Proprio perché allo
psicoanalista, più che il fatto di per se stesso, interessa il senso che esso
acquista, egli finisce per fornire interpretazioni prive di carattere oggettivo.
Neppure la sua efficacia terapeutica può costituire una prova della sua validità
scientifica; dal momento, per esempio, che non è possibile stabilire né
definire in modo rigoroso, mediante studi del tipo «prima/dopo», quali sono i
tassi di miglioramento e se avvengono delle guarigioni spontanee.
Quanto fin qui affermato, anche se riferito solo a due campi della
Tecnica, (ma l’analisi si potrebbe estendere a molti altri campi
dell’indagine peritale giudiziaria) credo dimostri l'utilità dei Corsi
di Grafologia e di scienze criminali promossi dall'associazione
CSI-Periti e Consulenti Forensi (www.scenadelcrimine.it)(6).
Lo scopo, ovviamente, è quello di ridurre i rischi che qualche malcapitato, ma
onesto cittadino, finisca nei guai o addirittura in galera, per la non-scienza e
forse anche incoscienza del perito (incompetente) del giudice.
------------Note
all’articolo di Saverio Fortunato "Se il perito ti manda in galera"
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(1)
Sull’argomento si veda l’opera “La
nuova metodologia dell’indagine grafologica nelle scienze criminali”, di
Pio Baldelli e Saverio Fortunato, Editore Ursini, Cz, 2000
Sull’
interpretazione orale del bambino si veda l’opera: “L’esame
orale del bambino nel processo”, di D. Carponi Schittar e G. Bellussi,
Giuffrè Editore, 2000; e la recensione al libro, a cura di Saverio Fortunato,
pubblicata nella rivista in Internet Criminologia, all’indirizzo www.criminologia.it
(2) Sul concetto d'analisi della prova in profondità (come metodo in psicologia
cognitiva del ragionamento giudiziario), si veda l’opera di Patrizia
Castellani, “Il giudice esperto”, Editore Il Mulino, Bo, 1992
(3) Riguardo i tentativi di revisione metodologica della psicoanalisi, in modo
da renderla il più possibile conforme ai requisiti di scientificità richiesti
dalla psicologia scientifica, si veda: D. Rapaport, The Structure of
Psychoanalytic Theory (a Systematizing Attempt) in Psychology. A
Study of a Science, a cura di S. Koch, New York, McGraw Hill, 1958, vol. III,
pp. 55-183.
(4) Riguardo all’interpretazione della psicoanalisi come disciplina
ermeneutica: Paul Ricoeur, De l’interprétation. Essai
sur Freud, Paris, Editions du Seuil 1965 (tra. It.
Della interpetazione. Saggio su Freud, Milano, Il Saggiatore, 1967.
(5) Riguardo
alla critica della scientificità della psicoanalisi, si veda: Ernest Nagel,
Methodological Issues in Psuchoanalytic Teorie, in Psychoanalysis Scientific
Method and Philosophy. A
Symposium edited by Sidney Hook, New York, Grove Press 1959, pp. 38-59. Si
veda anche, “Epistemologia
della psicoanalisi”, di Giuseppe Guida e Saverio Fortunato, articolo
pubblicato
nella
rivista in Internet, di Teoria e Scienze criminali, www.criminologia.it
Si
veda a riguardo, il testo: “Investigazione
pubblica e privata nel Giusto Processo”, di Francesco Sidoti e Francesco
Donato, Edizioni Giuridiche Simone 2000. |