se il perito grafologo ti manda in galera: perché l'avvocato non chiede in udienza al perito grafologo di specificare quale titolo di studio legalmente riconosciuto ha conseguito? Se lo si chiede, allora occhio alle sigle roboanti di scuole (nazionali, francesi, internazionali o planetaria) prive di riconoscimento giuridico

Scienze criminali
Se il perito grafologo ti manda in galera
di Saverio Fortunato

Leggiamo come due periti concludono le loro relazioni:
1) "I tracciati presi in esame sono da ritenersi intrinsecamente non sinceri e non provenienti dalla mano della nominale firmataria";
2) "La cambiale, oggetto del quesito di causa, è stata riempita interamente dalla Signora Caia, come hanno dimostrato i confronti con il saggio grafico su modello. Pertanto, anche la firma sul documento è riconducibile alla mano della Signora Caia".
I due periti sono giunti rispettivamente ad un risultato delle indagini, su un piano assolutamente soggettivo e privo di fondamento scientifico; paradossalmente, le ricerche sono concluse la dove, invece, andrebbero sviluppate su un piano metodologico. Infatti, entrambi non stabiliscono se esiste una correlazione causale (ossia, non individuano la conditio sine qua non, come dicono i giuristi) tra la scrittura disconosciuta e quella assunta come olografa comparativa. Inoltre, spesso, molti  periti grafologi osservano le scritture ad “occhio nudo”, senza, cioè, il supporto della strumentazione d’osservazione scientifica, che li metta al riparo dagli errori della percezione visiva, di cui la Fisica Geometrica c’informa. Inoltre, cosa più grave e paradossale, non eseguono alcuna verifica del risultato, per cui offrono al Magistrato un risultato che in realtà è solo un'ipotesi di risultato, perché privo della verifica. Affermando in perizia che una firma è Falsa (o Vera) senza eseguire la verifica significa affermare senza dimostrare niente, rimanendo nel terreno dell'opinabile e della vaghezza. Inoltre, è necessario che tutto il ragionamento peritale abbia la competenza della
logica matematica, come metodo della metodologia. Serve, dunque, un approccio criminologico clinico alla grafologia, senza il quale, il rischio reale è che qualche onesto cittadino finisca in galera per la non scienza e forse anche incoscienza del perito grafologo di turno.
Il rischio di perizie prive di scienza, ma offerte ugualmente ai magistrati come “scientifiche”, può sussistere non solo in grafologia (dove la ricerca, tra l'altro, è ferma ai "padri" fondatori Moretti e Marchesan, salvo l'opera isolata di qualche loro brillante discepolo), ma anche in altri campi.
Prendiamo la psicoanalisi applicata nei pareri peritali di quanti basano la loro analisi sull’interpretazione della scrittura infantile (analisi dei segni e del disegno) o sull’interpretazione dell’interrogatorio orale dei bimbi
(2).
Il vizio dell’indagine peritale, in tali casi, è all’origine: la psicoanalisi, infatti, non è una scienza, ma una teoria; quindi, in perizia giudiziaria solo su un piano teorico la pratica di tale Tecnica può aiutare (come aiuta) ad interpretare determinati fatti. Fatti, comunque, che poi dovrebbero essere valutati dal giudice in profondità
(3), considerando tali pareri peritali non come “prove”, ma come opinioni teoriche soggettive (4).
In questi casi, un rimedio potrebbe essere quello che il magistrato ricorresse, come esperto, alla figura del criminologo clinico, in quanto, la criminologia clinica è una specializzazione triennale post-laurea, che si consegue presso la Facoltà di Medicina di pochissime università italiane, superando un concorso d'ammissione per esame e titoli (accesso a numero chiuso, 10 candidati per anno accademico a concorso) e 22 esami di profitto, oltre la tesi di specializzazione. E', dunque, una specializzazione multidisciplinare ed interdisciplinare, indispensabile per mettere insieme vari saperi: da quello giuridico a quello clinico,  da quello metodologico a quello investigativo o psicosociologico.
E ritorniamo al nostro tema:  l'uso in perizia della psicoanalisi.  Secondo la critica avanzata in epistemologia da Ernest Nagel
(5), possiamo osservare, che se la psicoanalisi è da ritenersi una "teoria scientifica" al pari di quella molecolare dei gas, allora deve non solo osservare e spiegare o prevedere alcuni fenomeni osservabili, ma deve soddisfare gli stessi criteri logici che questa teoria soddisfa, al pari delle altre teorie scientifiche accettate nell’ambito delle scienze della natura o delle scienze sociali. Essa, anzitutto, deve essere convalidata empiricamente; a tale fine è necessario che dalle sue proposizioni possano essere tratte conseguenze determinate, senza le quali la teoria stessa non possiede un contenuto definito; inoltre, devono esistere delle regole di corrispondenza (o definizioni) che consentano di collegare questa o quella nozione teorica a fatti precisi. La convalida empirica, inoltre, deve essere sottoposta a verifica, se si desidera considerarla evidente. Nella psicoanalisi freudiana nulla di tutto ciò avviene: si tratta d'interpretazioni di fatti, tutt'altro che inoppugnabili, effettuate mediante il ricorso a nozioni metaforiche, suggestioni vaghe, certo affascinanti, ma del tutto non verificabili. Proprio perché allo psicoanalista, più che il fatto di per se stesso, interessa il senso che esso acquista, egli finisce per fornire interpretazioni prive di carattere oggettivo. Neppure la sua efficacia terapeutica può costituire una prova della sua validità scientifica; dal momento, per esempio, che non è possibile stabilire né definire in modo rigoroso, mediante studi del tipo «prima/dopo», quali sono i tassi di miglioramento e se avvengono delle guarigioni spontanee.
Quanto fin qui affermato, anche se riferito solo a due campi della Tecnica, (ma l’analisi si potrebbe estendere a molti altri campi dell’indagine peritale giudiziaria) credo dimostri l'utilità dei Corsi di Grafologia e di scienze criminali promossi dall'associazione CSI-Periti e Consulenti Forensi (www.scenadelcrimine.it)
(6).
Lo scopo, ovviamente, è quello di ridurre i rischi che qualche malcapitato, ma onesto cittadino, finisca nei guai o addirittura in galera, per la non-scienza e forse anche incoscienza del perito (incompetente) del giudice.

 

------------Note all’articolo di Saverio Fortunato "Se il perito ti manda in galera" ---------------------------------
(1) Sull’argomento si veda l’opera “La nuova metodologia dell’indagine grafologica nelle scienze criminali”, di Pio Baldelli e Saverio Fortunato, Editore Ursini, Cz, 2000
 Sull’ interpretazione orale del bambino si veda l’opera: “L’esame orale del bambino nel processo”, di D. Carponi Schittar e G. Bellussi, Giuffrè Editore, 2000; e la recensione al libro, a cura di Saverio Fortunato, pubblicata nella rivista in Internet Criminologia, all’indirizzo www.criminologia.it
(2) Sul concetto d'analisi della prova in profondità (come metodo in psicologia cognitiva del ragionamento giudiziario), si veda l’opera di Patrizia Castellani, “Il giudice esperto”, Editore Il Mulino, Bo, 1992
(3) Riguardo i tentativi di revisione metodologica della psicoanalisi, in modo da renderla il più possibile conforme ai requisiti di scientificità richiesti dalla psicologia scientifica, si veda: D. Rapaport, The Structure of Psychoanalytic Theory (a Systematizing Attempt) in Psychology.
A Study of a Science, a cura di S. Koch, New York, McGraw Hill, 1958, vol. III, pp. 55-183.
(4) Riguardo all’interpretazione della psicoanalisi come disciplina ermeneutica: Paul Ricoeur, De l’interprétation.
Essai sur Freud, Paris, Editions du Seuil 1965 (tra. It. Della interpetazione. Saggio su Freud, Milano, Il Saggiatore, 1967.

(5)
Riguardo alla critica della scientificità della psicoanalisi, si veda: Ernest Nagel, Methodological Issues in Psuchoanalytic Teorie, in Psychoanalysis Scientific Method and Philosophy. A Symposium edited by Sidney Hook, New York, Grove Press 1959, pp. 38-59. Si veda anche, “Epistemologia della psicoanalisi”, di Giuseppe Guida e Saverio Fortunato, articolo pubblicato  nella rivista in Internet, di Teoria e Scienze criminali, www.criminologia.it
 Si veda a riguardo, il testo: “Investigazione pubblica e privata nel Giusto Processo”, di Francesco Sidoti e Francesco Donato, Edizioni Giuridiche Simone 2000.

© Articolo pubblicato su Criminologia il 3.2.1999