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La perizia,
intesa come mezzo di ricerca della prova, rappresenta uno strumento che il
giudice utilizza per formare il suo libero convincimento, mediante la nomina di
un professionista della materia trattata il quale, con le sue conoscenze
tecniche, scientifiche o artistiche, consente allo stesso magistrato di
acquisire elementi idonei al raggiungimento della verità processuale. S’impone la
necessità che l’analisi grafologica sia svolta, secondo una rigorosa
metodologia, da soggetti competenti, specializzati e qualificati, sia per
evitare potenziali errori che potrebbero sopravvenire, sia per l’importanza che
la materia in oggetto riveste nell’investigazione criminale. La perizia grafologica deve svolgersi sul documento originale nella sua interezza, in modo tale da prendere in considerazione la totalità delle circostanze che possono aver influito sulla sua compilazione. Inoltre, per il miglior espletamento dell’incarico peritale, è necessario lavorare sempre sull’originale e non su copie fotostatiche. Una ponderata
e valida perizia non potrà mai essere eseguita su di una fotocopia, giacché la
documentazione autentica permette di osservare una serie d’elementi costitutivi
che sono assenti nella riproduzione e che sono d’elevata importanza ai fini
dell’indagine peritale. Una nota di
chiarimento: occorre differenziare il documento originale dalla copia conforme
dello stesso atto, che in ogni modo genera effetti giuridici, perché l’originale
è il foglio, il manoscritto, il supporto cartaceo su cui è stata impressa la
scrittura con la penna o con altro mezzo scrivente, la copia conforme è invece
un atto che ne riproduce un altro, emesso dalla Pubblica Amministrazione, e la
cui fedele corrispondenza all’autentico è attestata dalla dichiarazione formale
di un pubblico ufficiale, per legge autorizzato a tali funzioni[1]..
L'operazione con cui si conferisce alla copia l'attestazione di conformità
all'originale è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia
autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici che la
rendano equipollente all'originale; la copia è invece detta "semplice" quando,
pur garantendone la conformità in modi analoghi, la qualità dell'atto resti
meramente documentaria. Per accertarsi dell’eventuale presenza d’alterazioni meccaniche o chimiche su un manoscritto (cd. falso documentale[3]), quali cancellature, abrasioni, sostituzioni e aggiunta di lettere e cifre, possibili segni di preparazione con il lapis per la successiva imitazione di una firma, nonché per appurare anomalie che possono essere importanti ai fini dell’indagine peritale in esecuzione, è necessario effettuare un esame tecnico strumentale sull’atto originale: da tali ricerche possono emergere elementi, sia pure minuziosi, che segnalano l’eventuale falso e che, talora, possono riguardare la possibile aggiunta di micro-tratti grafici, piccole correzioni ed interruzioni artificiali del gesto grafico. Le ispezioni strumentali fattibili, non distruttive, sono varie, dalla semplice osservazione per trasparenza alle analisi effettuate con i mezzi ottici ricorrenti e più vari, come il microscopio elettronico stereoscopico, la tradizionale lampada di Wood e l’indagine agli infrarossi. Con le
ispezioni per trasparenza ed a luce radente è possibile osservare tutte le
particolarità presenti sulla superficie del foglio, le irregolarità che
interessano la carta, le possibili cancellature, ottenute mediante sfregamento
della superficie e, con particolare riferimento al retro del foglio, può essere
messa in evidenza la profondità del solco lasciato dalla penna. Tutte queste metodologie necessitano del requisito fondamentale già espresso in precedenza: i documenti vanno esaminati in originale, giacché la copia difficilmente può dare risultati attendibili. E’ infatti possibile che essa rilevi ciò che in realtà non esiste (segni e macchie create dal vetro porta-originale della fotocopiatrice e dal tamburo dalla stampante), oppure potrebbe non evidenziare ciò che è effettivamente presente, dal momento che le copie fotostatiche possono non riprodurre con sufficiente nitidezza particolarità morfologiche della scrittura in analisi, le quali sono utili per esprimere la risposta al quesito formulato dal magistrato. Oltre a ciò, se l’incarico fosse effettuato su fotocopia, potrebbe viziare nell’aspetto giuridico la perizia e/o la consulenza tecnica, essendo la stessa qualitativamente censurabile e perciò da ritenersi annullabile, alla stessa maniera di quando è scarsamente ed inadeguatamente motivata. Alla mancanza d’idonea spiegazione è da equipararsi la motivazione incomprensibile e enigmatica, riscontrabile quando gli "specialisti" usano parole ed espressioni troppo tecnicistiche o pseudotecniche, che hanno poco senso o in ogni modo che sono inspiegabili al giudice, destinatario per eccellenza (talvolta tale linguaggio è adottato per dissimulare argomentazioni insufficienti). Nel caso in cui sono adoperati termini tecnico-grafologici e propri della materia, non di uso comune, è buona norma che essi siano resi comprensibili nell’elaborato mediante un’idonea spiegazione. Il documento
oggetto di perizia andrà naturalmente trattato, mantenuto e manipolato con la
massima cura, evitando, anche involontariamente, di lasciare macchie o tratti
vari che danneggino il reperto grafico in modo irreversibile e che possano
falsare le ulteriori indagini, come piegature, segni o note effettuate a
matita, cancellature, oppure tracce di inchiostro o chiazze derivanti dal
contatto con altri fogli[4]. |
[1] L’art. 18 del D.P.R. 445/2000, “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” stabilisce che "Le copie autentiche, totali o parziali, d’atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali". [2] Sistema informatico cifrato che garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una "chiave digitale” per interpretarli. [3] Rif. Artt. 476 ÷ 493 bis del Codice Penale – Libro Secondo (Dei delitti in particolare) – Titolo VII (Dei delitti contro la fede pubblica) – Capo III (Delle falsità in atti) [4] L’aderenza fisica della carta usata per alcuni tipi di fax o stampanti, denominata “carta chimica” o “termica”, con cartelle in polietilene, favorisce ed accelera il processo di degradazione della carta stessa. Analogamente, l’evidenziazione, con apposito pennarello, delle scritture apposte sul tipo di carta in argomento, n’asseconda e rende più veloce il processo chimico di invecchiamento e decolorazione. |
Pubblicato in rete il 8.11.2007 |