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Il lavoro di ricerca e di conoscenza per
l'accertamento tecnico di documenti, in ambito penale e civile, eseguito
attraverso metodiche specifiche, al fine di verificarne l'autenticità e
l'autografia, deve essere compiuto, a causa della particolarità e
specificità della materia, dai periti e consulenti tecnici.
Inoltre, anche se le finalità del lavoro
svolto dal consulente tecnico e dal magistrato possono sembrare diverse,
l’iter per giungere alla ricostruzione degli eventi è comune, giacché
entrambi mirano a ricercare la verità; questo significa semplicemente
complementarità, cooperazione e, nei limiti del possibile, sinergia
investigativa.
Un aspetto importante riguardo ai quesiti
formulati dal giudice è relativo al fatto che le indagini, inevitabilmente,
costano: le leggi finanziarie che tagliano i fondi alle istituzioni
pubbliche preposte non vanno sicuramente incontro alle esigenze di
giustizia.
Con il contributo dell’attività
investigativa effettuata da periti e magistrati, oltre che le predette
esigenze di giustizia, devono trovare le opportune risposte anche rispetto
altri bisogni, perché ognuno è legato ad ordinamenti morali, legislativi,
amministrativi e disciplinari; la ricerca in nome di una delle esigenze non
deve impedire o ritardare le risposte alle altre.
L’indagine grafo-logica, attraverso una
congrua valutazione dei risultati delle analisi e degli accertamenti tecnici
eseguiti, è d’indubbia utilità nella ricerca della verità processuale: il
compito di eseguire le operazioni peritali e metodologiche previste spetta
perciò ai tecnici opportunamente qualificati in materia. Va ricordato
inoltre, che l’indagine metodologica è strettamente connessa al progresso
inarrestabile ed esponenziale della tecnica.
S’impone, pertanto, una sempre più
affinata qualificazione ed il costante aggiornamento scientifico e tecnico
dei professionisti che operano nel settore grafologico, i quali sono tenuti
a promuovere l’evoluzione dei metodi di screening ed analisi, nonché la
necessaria ulteriore ricerca di nuovi sistemi investigativi. In questo senso
ha ragione il prof. Saverio Fortunato, direttore di Criminologia.it, che la
Grafologia va sottratta alla Psicologia e ricondotta sotto la Criminologia.
Se vi è l’esistenza di un
reato, anche la polizia giudiziaria,
quando d’iniziativa o su delega, compie atti od operazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee (ausiliari
di P.G.), identificabili, nella fattispecie, nei consulenti tecnici
grafologi, i quali, fra l’altro, non potrebbero rifiutarsi di compiere la
loro opera.
Va inoltre precisato che il
consulente del p.m. non è un inquisitore che deve trovare un colpevole a
tutti i costi, bensì un supporto, per definizione neutrale, ad attività
d’indagine consistenti in operazioni tecniche che richiedono specifiche
competenze.
E’ preminente l’esigenza di far eseguire
il lavoro peritale a personale con un’esperienza tecnico –specialistica-investigativa
elevata, indispensabile allo svolgimento delle indagini
grafico-grafologiche, in modo da fornire al magistrato inquirente l’apporto
di conoscenze specifiche, peraltro espletate da personale qualificato.
L’attuale struttura del procedimento
penale, che accoglie i criteri propri del modello accusatorio (in cui il
pubblico ministero è l’esclusivo titolare delle indagini), e la sempre
crescente complessità delle indagini penali da sviluppare, soprattutto nel
caso d’indagini grafiche, costituiscono le premesse della progressiva ed
indispensabile affermazione del consulente tecnico delle parti e del perito
che agisce su incarico conferito dal giudice.
Mandato posto in essere non soltanto
allorché si tratta di procedere, sul versante puramente tecnico, ad
un’attività d’accertamento grafologico ed alla conseguente verifica, ma
anche quando sia necessario, più semplicemente, sottoporre una particolare
situazione, implicante aspetti tecnico-scientifici, a persona esperta della
materia, per raccoglierne il giudizio.
Negli ultimi anni, sulla scia d’alcune
serie televisive, si è accresciuto l’interesse dell’opinione pubblica
sull’applicazione delle attività tecnico scientifiche e peritali. Le
indagini espletate in casi reali e pratici, a volte clamorosi e noti allo
spettatore per l’effetto amplificante ricevuto dai mass media, hanno assunto
un aspetto spettacolarizzante. Nel frattempo abbiamo assistito alla nascita
di criminologi televisivi ed esperti tecnici che, con l’ausilio di materiale
di supporto e teorie personali, hanno spiegato le tecniche scientifiche con
cui sono condotte le inchieste e le possibili deduzioni ed induzioni che
l’investigatore è portato a formulare.
Con stupore, lo spettatore ha appreso che
vi sono dei prodigiosi ausili tecnologici per l’investigatore, ha imparato
che nell’esecuzione d’ogni atto delittuoso vi è sempre un errore che può
ricondurre all’autore o che è di sostegno per la ricostruzione dei modi
d'esecuzione del fatto investigato. Occorre però chiarire e specificare che
ad un aumento d’interesse dell’opinione pubblica non sempre corrisponde un
aumento di cognizione reale. Le metodologie realmente attendibili e
funzionali, in relazione alla possibilità di effettuare determinati
accertamenti, consentiti dal vigente ordinamento giuridico, sono a volte in
numero inferiore a quelle pubblicizzate dai programmi televisivi, i quali,
in alcune occasioni, incuriosiscono, stupiscono e affascinano, e
teoricamente rendono le indagini da attuare facili, scontate ed indubbie.
In primo luogo, a mio avviso, vi è una
divergenza marcata tra la logica che disciplina gli studi scientifici e le
regole e le norme che regolano il procedimento penale. L’attività tecnica è
improntata al veloce cambiamento ed evoluzione che nel tempo ogni branca
scientifica ed ogni metodo tecnologico subiscono, oltre alla precarietà di
cui possono essere dotate le nuove teorie scientifiche, comunque considerate
vere sino a prova contraria.
Le norme del rito penale, invece, sono
contraddistinte da una perdurante immutabilità, rilevandosi come scopo
essenziale quello di ricostruire un accadimento umano e comprovare
l’esistenza d’eventuali responsabilità, che presuppongono l’ottenimento di
riscontri dotati d’adeguata certezza.
Rendo noto, a titolo conoscitivo e per
sottolineare l’importanza del ruolo e del lavoro del perito e del consulente
forense, le dichiarazioni che hanno espresso i soggetti di seguito
rappresentati. Il direttore del Master in Scienze Forensi dell’Università
degli Studi di Parma, in un’intervista rilasciata sulla “comunicazione della
scienza in tribunale”
ha detto: “Al Master in scienze forensi ho capito cosa un laureato in
giurisprudenza non sa di scienza. Ho imparato che esisteva un mondo diverso.
Se a lezione ci dettavano la formula dell’energia vedevi lo scienziato che
scriveva ‘E=m*a’, e il giudice che scriveva ‘energia uguale a massa per
accelerazione’. La cosa comunque è speculare ovviamente. Col tempo abbiamo
iniziato a comprenderci. E ho capito che se loro non mi capivano stavo
comunicando male”.
Un perito fisico, consulente esterno del
“RIS”,
ha dichiarato: “Il livello di
comunicazione scientifica in tribunale è scarso e questo dipende
dall’eccessivo dualismo tra la cultura giuridica e quella scientifica. I
giuristi hanno una cultura classica e se ne vantano, gli scienziati hanno
una cultura tecnico-scientifica e se ne vantano anche loro”.
Analogamente un membro del “RIS”, in
un’intervista inerente allo stesso argomento, ha riferito:
“Il linguaggio tecnico non è attaccato dai giudici ma dai consulenti, poi
quello che stanno a vedere i giudici è proprio questo confronto tra periti
che si capiscono tra loro. Il nostro lavoro è di riportare la verità
scientifica e di fare in modo che questa sia recepita correttamente dagli
attori giuridici. Il nostro approccio è sempre lo stesso: grande
obbiettività nella ricerca del risultato scientifico e nella redazione di un
referto che si fonda su questo. In una valutazione globale direi che la
prova scientifica ha notevolmente migliorato l’andamento di certi processi
perché ha consentito in moltissimi casi di dare delle risposte che fino a 10
anni fa non c’erano, e tanti casi rimanevano insoluti o erano archiviati.
Oggi l’esperto di scienze forensi è una figura fondamentale”
Quindi, non dovrebbero esserci evidenti
difficoltà da parte del giudice, chiamato ad applicare le regole del diritto
al caso concreto che gli è sottoposto, nell’applicare unitariamente la
disciplina grafico-grafologica suggeritagli dal perito grafologo, che deve
in ogni caso essere dettate da un criterio di ragionevolezza e di non
contraddittorietà, in modo da essere chiara e di facile interpretazione.
In rispondenza a quanto evidenziato, le
varie attività del perito e del consulente tecnico, soprattutto nelle
indagini grafico – grafologiche basate sul metodo scientifica a base logico-
matematica, settori questi profondamente complessi, devono quindi essere
svolte con la massima deontologia professionale e col supporto di tutte le
metodologie, strumentazioni, possibilità e conoscenze tecnico scientifiche
disponibili, utili alla formazione della prova penale, anche se talvolta,
per quanto manifestato, non tutte le inchieste possono essere di facile
realizzabilità o scontate.
Sia il C.T. del P.M. sia il perito del
giudice hanno un dovere ben preciso, il quale è riconducibile
all’accertamento della verità; non devono quindi valutare gli elementi, i
dati e le situazioni che sfuggono alla competenza del giudice o pubblico
ministero, ma li devono accertare e mettere a loro disposizione.
Osservando l’ordinamento processuale vigente, appare evidente che lo stesso
abbia natura accusatoria, nel senso che esiste una contrapposizione, un
dialogo tra le parti, tra le quali è interposto un organo giudicante,
dinanzi al quale le stesse parti si confrontano: da tale contraddittorio
emerge, al termine, la realtà processuale.
In merito agli esperti, con
l’introduzione del sistema processuale penale di tipo accusatorio, è stato
ribadito che il consulente del P.M. è un ausiliario di parte, poiché anche
l’accusa pubblica è una delle parti interessate. Va però ricordato che nel
nostro ordinamento il P.M. è un organo di giustizia e, giacché tale, è
titolare dell’azione penale: deve quindi procedere all’acquisizione degli
elementi a carico e deve anche raccogliere alla ricerca degli elementi a
favore dell’indagato (o dell’imputato); laddove questi ultimi fossero
insufficienti, deve inoltre sostenere l’accusa nel proseguimento dell’azione
penale, avendo il potere/dovere di richiedere al G.I.P. il rinvio a giudizio
ovvero l’archiviazione in caso contrario.
Il concetto esposto per il pubblico
ministero vale, ovviamente, anche per il consulente: egli infatti non deve
essere assolutamente considerato un mero ricercatore e raccoglitore di prove
a carico; questi due soggetti dovrebbero operare in sintonia e con
uniformità di vedute, seppur con ruoli diversi.
Diametralmente opposta vi è la posizione
dei consulenti della difesa, i quali devono cercare di acquisire ed
accertare elementi che possano essere utili alla tesi difensiva; il tutto
sempre, ed ovviamente, nel rispetto della sfera deontologica professionale.
Quindi, la natura dell’attività tecnica
svolta del consulente tecnico del pubblico ministero e dal perito del
giudice deve esser di tipo valutativo, poiché vanno valutati fatti già
esistenti, oppure gia acquisiti, nel procedimento penale.
Inoltre, la stessa attività del grafologo
forense è di tipo accertativo, poiché occorre appurare accadimenti ed
elementi che, attraverso l’indagine peritale, sono inseriti nel procedimento
penale e passano attraverso il filtro del giudice, il quale deve tenerne
conto. Ricordo in ultimo che è al giudice che compete di trarre, sul piano
processuale, le conclusioni ultime, sottoponendo a disamina critica il
risultato raggiunto dai periti, perché “dominus” del procedimento
giudiziario instaurato. Tutto ciò avviene, secondo il principio del “giusto
processo”, nel contraddittorio delle parti, i cui diritti restano così
salvaguardati.
In conclusione, metto in
evidenza l’importanza che ha la preparazione professionale del perito e del
consulente tecnico. Essi devono conoscere il diritto, per avere cognizione
dei propri poteri e limiti giuridici, ma non devono tener conto degli
orientamenti giurisprudenziali e dottrinali nell’eseguire gli accertamenti
tecnici, giacché il loro intervento è richiesto su argomentazione delle
quali hanno una particolare conoscenza scientifica, tecnica e professionale.
“Il perito del giudice non deve agire
come un avvocato in miniatura (che riporta massime della giurisprudenza e
della dottrina), ma da scienziato, dunque da metodologo che, mediante la
conoscenza di un linguaggio scientifico, è in grado di costruire delle
regole corrispondenti tra le varie proposizioni ricavate
dall’interpretazione dei fatti”.
Ho già citato il concetto che le
consulenze e le perizie hanno un’incidenza determinante nelle decisioni
finali del processo penale. Questo si verifica soprattutto per le materie
notevolmente tecniche, come quella grafico-grafologica, in cui occorrono
particolari e specialistiche cognizioni tecnico-scientifiche; in tali
argomentazioni la consulenza tecnica rischia di trasformarsi, da strumento
di valutazione dei fatti, a prova vera e propria e quindi divenire una
“sentenza anticipata”.
Sulla base anche delle consulenze,
infatti, si decidono le cause, poiché esse incidono sull’andamento del
processo penale e sulle decisione finali dell’autorità giudiziaria. Il
compito istituzionale del perito rimane, in ogni caso, essenzialmente di
natura tecnica e scientifica, con l’unica funzione di portare a conoscenza
del magistrato gli elementi utili per la decisione, mentre a quest’ultimo
spetta invece l’incarico di esprimere giudizi e pareri su questioni
giuridiche, quindi di occuparsi della definizione del giudizio.
In tribunale, infatti, si trovano
coesistenti due principali gruppi: gli “esperti” in materie scientifiche e
tecniche (i periti e consulenti) ed i “non esperti” in tali settori, in
altre parole gli avvocati, i giudici, i giornalisti e i rappresentanti delle
istituzioni. Sia per il perito sia per il resto degli attori forensi è
importante fare in modo che la verità scientifica sia compresa ed utilizzata
correttamente, in modo da accertare un determinato accadimento scientifico
per ricostruire la verità giuridica.
Infatti, le relazioni
tecnico-scientifiche redatte dagli esperti forensi sono una prassi
necessaria per lo svolgimento, e talvolta anche per la soluzione, di
numerosi procedimenti giudiziari. Per tale motivo occorre porre particolare
attenzione alla figura del perito, figura chiave nel processo di
comunicazione scientifica, perché “esperto” e competente nella materia
grafologica e nei sistemi complessi che essa incorpora, il quale comunica ad
un gruppo di “non esperti in materia”, in altre parole giudici, avvocati ed
altri attori sociali che interagiscono con le prassi giuridiche.
Infine, non bisogna dimenticare che il
giudice è “perito peritorum”, nel senso che quando si manifesta un contrasto
fra le perizie e le consulenze tecniche di parte colui chi decide quale
versione ritenere valida è sempre e lo stesso lui, che col suo lavoro
integra il materiale raccolto dalle perizie, dalle testimonianze e dalle
altre fonti di prova e ricostruisce la trama dell’accadimento in linguaggio
giuridico.
L’art. 326 c.p.p. sancisce:”Il p.m. e la p.g. svolgono,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le
determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.“
Licia Gambarelli, “Comunicare scienza in tribunale. Periti e consulenti
come comunicatori postaccademici della scienza”, tratto dalla rivista
periodica “International Jurnal on Scienze Comunication”, n. 7, dicembre
2003.
Il Reparto Investigazioni Scientifiche più noto con l'acronimo di RIS è
un nucleo d’investigazioni scientifiche dell' Arma dei Carabinieri,
posto alle dipendenze del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni
Scientifiche (RaCIS). Suddivisi in quattro nuclei distribuiti sul
territorio nazionale, il più importante è quello di Parma; altre sedi
sono a Roma, Messina, Cagliari.
Fortunato S., “Nuovo Manuale di metodologia peritale”, ed. Ursini,
Catanzaro 2007.
Cossu A., “Dossier nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio”, ricerca
condotta dal comitato “Giustizia per i diritti”, rete di professionisti
del diritto di "Cittadinanzattiva onlus" (ex movimento federativo
democratico) 2006; anche su www.criminologia.it
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