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La formazione del perito e del C.T
Il parere grafo-logico in campo penale e civile
di Dott. Lelio Cassettari
(dottore in Scienze dell’Investigazione, dottore in Scienze Giuridiche,
membro del Comitato Direttivo CSI, Ispettore Capo della Polizia di Stato)

La consulenza o perizia grafologica,[1] si occupa dell'accertamento tecnico di documenti, in ambito penale e civile, compiuto attraverso metodiche specifiche, al fine di verificarne l'autenticità e l'autografia.

L’attività peritale richiede professionalità e senso di responsabilità: la formazione del perito e del consulente tecnico deve essere espletata dopo uno specifico iter formativo, onde contribuire a ridurre al minimo i potenziali errori, concorrere all’accertamento della verità ed allo svolgimento del procedimento giudiziario.

Le principali qualità che il perito ed il C.T. devono possedere, al pari del magistrato, sono l’imparzialità, l’indipendenza e l’integrità: devono, in altre parole, rispettare le regole etico-morali dettate dalla deontologia professionale. A titolo esemplificativo, riporto alcune asserzioni del codice deontologico dell’Associazione “CSI-Periti e Consulenti Forensi”,[2] che all’art. 2 –Indipendenza -, recita: “Il consulente o perito deve agire da uomo libero e secondo scienza e coscienza. (…) senza cedere a nessuna pressione od influenza alcuna”. Il successivo art. 3 – Imparzialità - riporta: “Il consulente o perito opera, nel quadro della legge, con la più stretta imparzialità sia verso i terzi sia verso se stesso (…)”

I corsi organizzati dalla suddetta Associazione costituiscono un polo d’eccellenza nel settore della formazione dei periti forensi, con specifico riferimento all’attività grafologica, perché forniscono una giusta opportunità a chi è interessato a questa tematica. Allo stato attuale, in internet, si possono rintracciare una moltitudine di corsi di formazione in materia, offerti da enti più o meno qualificati; quelli organizzati da “CSI” sono sicuramente edificanti, sia per l’elevata competenza e professionalità del corpo docente, sia per il contenuto del programma didattico.

Il perito grafologo, per svolgere al meglio il proprio lavoro, deve operare in stretta collaborazione con magistrati ed avvocati, esponendo le proprie cognizioni per renderle comprensibili agli altri professionisti non esperti del settore. Per tale motivo, occorre prestare una particolare attenzione non solo alla preparazione professionale dei nuovi periti, ma anche all’aggiornamento e riqualificazione di chi già svolge tale attività, per mezzo di appropriate attività didattiche. “CSI”, in collaborazione con “Criminologia.it”, ha indirizzato le sue attività formative anche per tale scopo, organizzando giornate di studio, seminari e stage appropriati, ai quali intervengono esperti di spiccato livello e fra i più illustri delle discipline affrontate: magistrati, criminologi, docenti universitari, rappresentanti delle forze dell’ordine e grafologi.

Il Prof. Saverio Fortunato, noto criminologo clinico e professore universitario, direttore della testata giornalistica web “Criminologia.it” e presidente dell’Associazione CSI- Periti e Consulenti Forensi, nella sua pubblicazione “Nuovo manuale di metodologia peritale” (Ed. Ursini, 2007), afferma che “offrire ai periti e consulenti una metodologia della ricerca non significa pensare di avere periti sapientissimi, ma periti consapevoli della lezione socratica di "sapere di non sapere", giacché è questo l’atteggiamento del vero ricercatore scientifico”.

In tale ottica, aggiunge il Prof. Fortunato, nelle scienze occorre “tacere su ciò che non si conosce”, e tendere maggiormente ad “evitare l’errore, piuttosto che a dare a ogni costo la risposta giusta”. Nella perizia grafo-logica (il trattino è del prof. Fortunato, usato per evidenziare l'importanza della logica nell'interpretazione della scrittura), in particolare, lo stesso ha fondato una metodologia basata sul ragionamento logico-matematico, con un procedimento che “conduce ad un risultato da sottoporre a verifica”. [3] Inoltre, egli porta avanti da tempo una rigorosa critica contro i periti improvvisati, che svolgono l’attività senza preparazione, in modo grossolano e con un linguaggio orecchiato e ingarbugliato, finendo col fare danni enormi alla giustizia ed all'uomo della strada.

Nonostante siamo oramai nell’era del computer e del web, il falso in scrittura imperversa ed è sempre di rilevante attualità e, per tale motivo, la grafologia è ampiamente applicata al settore giudiziario. Vige ancora una sentenza della Corte di Cassazione (29 dicembre ’59) che riporta: “Una perizia grafica prevalentemente basata sul metodo dell’interpretazione calligrafica è generalmente insufficiente senza il contributo di un’attenta interpretazione grafologica a dirimere il pericolo di errore nel responso offerto al magistrato”.

Ricordo che il perito ed il consulente grafologico forense sono esperti che offrono, a richiesta delle parti, pubbliche o private che siano, prestazioni di natura intellettuale, qual è la perizia grafologica, indicata nel c.p.p. come “analisi e comparazione della grafia”, che non è altro che una tecnica di natura investigativa e forense destinata allo studio di una scrittura per identificarne l’autore.

La grafologia è inserita dal CNEL tra le “professioni non regolamentate”, in quanto non è previsto uno specifico ordine professionale. Tale inserimento non ha valore giuridico né di rappresentanza per la categoria dei periti grafologi. Si tratta di un banale censimento. E’ comunque ovvio che magistrati ed avvocati, per la scelta del perito grafologo a cui affidare un incarico, debbano orientarsi verso soggetti che garantiscano preparazione e competenza professionale, dimostrabili da attestati e titoli rilasciati da Scuole ed Enti di Formazione con riconoscimenti giuridici e di indubbio  e provato prestigio.

        Ribadisco che da un errore, anche involontario, da parte di un perito, si può riscontrare nell’errata decisione presa successivamente dal giudice o dal P.M. (nel caso di C.T.), poiché essi, pur non essendo vincolati alle affermazioni fornite dal tecnico, usualmente non hanno la cognizione e la capacità tecnica per discostarsi dall’inesatta valutazione fornita. Ecco quindi che professionalità, preparazione tecnica e deontologia sono indispensabili per lo svolgimento di un “giusto processo”.

Sia che il perito grafologo espleti un’attività d’indagine nel processo civile, sia che svolga un lavoro mirato a rispondere al quesito formulato dal giudice nel processo penale, il suo metodo di lavoro, improntato a ricercare la verità, non cambia.

       Sono diverse le norme che regolano l’incarico, dalla nomina dell’esperto, all’acquisizione del contenuto dell’elaborato da parte dell’A.G.: tali differenziazioni, in ogni modo, non interferiscono minimamente con l’aspetto tecnico-scientifico del lavoro effettuato.

       Qualunque ruolo svolga, il perito grafologo, per contribuire allo svolgimento di un “giusto processo” ed all’emanazione di una giusta sentenza, deve esercitare il mandato con spiccata preparazione professionale, conoscenza delle procedure giudiziarie e, soprattutto, deve fornire un parere tecnico-scientifico con indipendenza, a prescindere dalle aspettative della parte che gli ha affidato l’incarico, rispondendo al quesito con un’interpretazione dei fatti asettica e corrispondente alla realtà ed alla logica scientifica, in modo da essere inconfutabile.[4]

       Pertanto, il ruolo di ausiliario del magistrato ha notevole importanza ed in alcuni casi è determinante ai fini della decisione, giacché egli dovrà tener conto,  nell’emanazione della sentenza, della relazione tecnica fornitagli.

       In campo civile, il professionista (nominato dal giudice poiché le proprie conoscenze e competenze tecniche non gli permettono, in genere, di condurre un’indagine specifica sul quesito che egli stesso formula e che è necessario al proseguimento del processo) è indicato, come noto, C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio), mentre nel settore penale, la persona incaricata dal magistrato è denominata perito. Inoltre, se l’esperto cui è affidato l’incarico è nominato dalle parti, rispettivamente attore o convenuto nel procedimento civile, P.M., imputato e persona offesa nel settore penale, egli prende il nome di C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte).

Nell’ambito penale, l’art. 222 c.p.p disciplina la nomina del perito, il quale è prescelto fra gli iscritti in apposito albo tecnico istituito presso il tribunale, in altre parole fra persone fornite di una spiccata competenza nella disciplina per la quale è richiesta la prestazione professionale. Vige l’obbligo, per il perito, di accettare l’incarico, salvo che non vi siano motivi di astensione (rif. art. 221 co. 3 c.p.p). Naturalmente, i professionisti che hanno svolto il loro lavoro in procedimenti connessi oppure in altre fasi dello stesso processo (o che sono stati testimoni nel medesimo procedimento) non possono essere incaricati.

       Il giudice che sceglie il C.T.U., se non chiama un esperto iscritto all’albo del distretto dell’ufficio competente, deve motivare la sua decisione al Presidente del Tribunale. Il magistrato potrà altresì scegliere un perito o consulente di sua fiducia iscritto ad albo di altro Tribunale, adducendo le ragioni per la decisione.

       Il giudice ha la facoltà di nominare l’esperto grafologo che più ritiene opportuno e tale scelta può, talvolta, condizionare l’esito del processo: il magistrato che basa la decisione, o una scelta investigativa, sul parere di una persona professionalmente non attendibile, viene ad accollarsi la responsabilità dell’eventuale errore giudiziario, giacché la risposta fornitagli non è stata scientificamente e professionalmente valida.

Il C.T.U. o perito deve obbligatoriamente indicare, a pena di nullità, il luogo e la data di inizio dell’attività peritale e comunicare alle parti i successivi luoghi ed orari, in cui le operazioni, se necessario ai fini dell’esito delle indagini, proseguiranno. Naturalmente le azioni e gli interventi svolti per stilare la relazione tecnica non sono da considerarsi attività peritale alla quale i C.T.P. hanno il diritto di partecipare.

Quest’ultimi (rif. art. 230 c.p.p.), possono, oltre che ad assistere al conferimento dell’incarico del perito, partecipare alle attività peritali ed avanzare richieste, proporre indagini all’uopo giudicate necessarie e formulare osservazioni; il perito d’ufficio dovrà naturalmente dare riscontro alle istanze formulate. Se i giudizi del C.T.P. sono diversi da quelli del C.T.U., il giudice potrà disattenderli, motivando tale decisione nella sentenza.

A fine mandato, l’esperto dovrà depositare la relazione tecnica, in ordine alla risposta da dare al giudice, presso la cancelleria del tribunale. Il codice di procedura penale prevede, a differenza del codice di procedura civile, che la risposta del perito debba essere fornita oralmente, se non autorizzato dell’A.G. a depositare la relazione scritta.

La richiesta di consulenza tecnica, sia nel campo civile sia penale, implica che la parte richiedente fornisca al professionista la documentazione recante le scritture da sottoporre ad esame e gli atti contenenti le scritture comparative. Esse devono essere coeve alle scritture in analisi, idonee per quantità e qualità, in modo da non poter essere disconosciute (atti pubblici e documenti con firma autenticata o posta davanti ad un pubblico ufficiale), oppure possono consistere in saggi grafici fatti eseguire per disposizione del giudice. Inoltre, in sede civile, possono essere fornite al grafologo forense le scritture sulle quali vi è accordo ed assenso delle parti per la loro utilizzazione.


 

[1] L'approccio grafologico peritale è di gran lunga superiore al metodo calligrafico che limita la propria indagine alle forme delle singole lettere ed alla loro morfologia, perché consente la valutazione di tutti gli aspetti dinamici e strutturali della scrittura, considerata come prodotto unico e irripetibile.

[2] L’Associazione, come ogni organizzazione di rilevo, propone un proprio Codice Deontologico per i suoi iscritti.  Esso contiene le esigenze etiche minime da osservare e rispettare  per esercitare  la professione,  costituisce  lo strumento attraverso il quale un professionista si presenta al pubblico e, contestualmente, orienta il tecnico nelle scelte di comportamento per espletare al meglio il servizio reso.

[3] “L’ottica della ricerca scientifica non è quella di avvicinarsi alla verità, ma di allontanarsi dall’errore”. P. Balzelli - S. Fortunato, “La nuova metodologia dell’indagine grafologia nelle scienze criminali”, Edz. Ursini (CZ), 2000.

[4] Saverio Fortunato, nel suo libro “Nuovo Manuale di metodologia peritale” Ed. Ursini (CZ), 2007, scrive: “Affermiamo, che il perito (sia CT sia PTU) deve essere soggetto solo alla scienza ed alla propria coscienza; non può difendere il colpevole, che invece merita la sacrosanta difesa del suo avvocato”.

 

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