Procedimento -
Fonte: www.agcm.it -
PI5041 - WWW.UIM-PSICO.ORG
DECISIONE
Provvedimento -
Fonte: www.agcm.it -
PI5041
- WWW.UIM-PSICO.ORG
tipo |
|
Chiusura istruttoria |
|
|
|
numero |
|
15601 |
|
|
|
data |
|
07/06/2006 |
PUBBLICAZIONE
Procedimento
collegato (esito)
-
Ingannevole
Testo Provvedimento
PI5041 -
WWW.UIM-PSICO.ORG
Provvedimento n. 15601
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA
SUA ADUNANZA del 7 giugno 2006;
SENTITO
il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il
Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo;
VISTO il
Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;
VISTO il
provvedimento del 22 dicembre 2005 con il quale è stata disposta la
sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario ai sensi dell'articolo
26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05;
VISTI
gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I.
RICHIESTA DI INTERVENTO
Con
richieste di intervento pervenute rispettivamente il 24 e il 27 ottobre
2005, integrate in data 30 novembre 2005 con l'identificazione del
committente, un consumatore e un concorrente hanno segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n.
206/05, del messaggio pubblicitario diffuso dall'Università Internazionale
della Nuova Medicina, volto a promuovere l'attività della medesima
attraverso il sito internet www.uim-psico.org,
precisamente alle pagine:
www.uim-psico.org/,
in data 15.10.2005;
www.uim-psico.org/UIM.htm,
in data 15.10.2005;
www.uim-psico.org/Corsi.htm,
in data 15.10.2005;
www.uim-psico.org/corsopds.htm,
in data 18.10.2005;
www.uim-psico.org/corsoper.htm,
in data 18.10.2005;
www.uim-psico.org/Terapia.htm,
in data 15.10.2005;
www.uim-psico.org/Perizie.htm,
in data 15.10.2005.
Nelle richieste di intervento si lamenta, contrariamente al vero, che il
messaggio, per le affermazioni in esso contenute, indurrebbe a ritenere che
l'Università Internazionale della Nuova Medicina sia un'università,
autorizzata ad operare in Italia come università riconosciuta e che
conferisca titoli di studio aventi valore legale. In realtà, la suindicata
università non avrebbe ottenuto alcun riconoscimento da parte del Ministero
dell'Istruzione, e non potrebbe rilasciare titoli di studio aventi valore
legale.
II.
MESSAGGIO
Il
messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in alcune pagine
del sito
www.uim-psico.org.
Alla home page è riportato il seguente frontespizio: " Libera
Università "UIM", già istituto di indagini psicologiche. Presidente
–Rettore: prof. Rolando Marchesan"; attraverso un link
ipertestuale si visualizza la pagina riservata alla presentazione della
U.I.M nella quale si riportano le seguenti informazioni:
"La LIBERA-'Università internazionale "UIM"
è un ente privato, di livello post-universitario. Fondata nel 1947 da
Marco
e
Rolando
Marchesan
col nome
di ISTITUTO DI INDAGINI PSICOLOGICHE, inizialmente per studi, ricerche,
applicazioni, medicina psicosomatica e insegnamento nei seguenti ambiti:
psicologia della scrittura, perizie grafiche a base psicologica, psicologia
sociale; successivamente ipnosi medica e psicologica, training autogeno,
interpretazione del disegno e altri. In essa operano una decina di
specialisti, parte medici, parte psicologi. Ex-allievi dell'UIM
sono operanti, dal 1978 anche in Australia, dal 1985 nell'Est Europeo. Unica
a livello internazionale, l'UIM
collabora dal 1989 col Ministero della Sanità di Mosca; dal
1995 con The Morton Prince Mental Health Center di New York,
il quale ammette a collaborare con le strutture sanitarie U.S.A. solo gli
ipnoterapeuti dell'UIM
(e ciò a livello internazionale). Il suo aspetto formativo-didattico,
comprendente fra l'altro ipnosi medica e psicologica, medicina
psicosomatica, training autogeno, studio psicologico della scrittura e del
disegno infantile, è rivolto principalmente a medici e a psicologi; alcuni
Corsi sono però aperti anche ad altre figure professionali, soprattutto nel
settore didattico. Numerosi sono gli ex-allievi che con competenza e
profitto operano in tutte le regioni d'Italia e in diverse altre Nazioni. L'UIM
è collegata, per l'attuazione dei propri programmi statutari (ricerca,
didattica, applicazione), ad altri enti, italiani e stranieri, attivi nella
psicoterapia, perizie grafiche, medicine complementari, editoria
specializzata.
Nelle pagine successive che compongono il sito, vengono dettagliatamente
illustrati i singoli corsi organizzati, le attività ed i servizi proposti,
le informazioni relative all'organico, le modalità e i termini per accedere
ai singoli corsi. Nella presentazione dei diversi insegnamenti, si
utilizzano espressioni quali "corsi di specializzazione", "tesi", che
rimandano immediatamente ad un ambito prettamente accademico.
Alcune pagine del sito in oggetto, contengono anche la presentazione di un
Albo di periti grafici a base psicologica, nel quale si afferma che esso "è
stato redatto con la supervisione di un ispettore Generale del Ministero di
Grazia e Giustizia apprezzato anche da alti magistrati milanesi".
III.
COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data
1 dicembre 2005 è stato comunicato al segnalante, alla Società Medico
Psicologica S.r.l. e all'Università Internazionale della Nuova
Medicina, in qualità di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento
ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando che l'eventuale
ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di
intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del
citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche dei servizi
pubblicizzati e alle qualifiche dell'operatore pubblicitario.
IV.
RISULTANZE ISTRUTTORIE
a)
Richiesta di informazioni agli operatori
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato
richiesto alla Società Medico Psicologica S.r.l. e all'Università
Internazionale della Nuova Medicina, in qualità di operatori
pubblicitari, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del
D.P.R. n. 284/03 di fornire informazioni e relativa documentazione
riguardanti:
1. la natura dell'attività svolta dall'Università Internazionale della Nuova
Medicina, specificando in particolare se la stessa goda di riconoscimento o
accreditamento da parte delle istituzione italiane, allegando in caso
affermativo la relativa documentazione;
2. la validità in Italia dei titoli conseguiti presso l'Università
Internazionale della Nuova Medicina al termine del corso di studi e sua
eventuale equipollenza con i diplomi di laurea rilasciati in Italia da
un'università statale o privata riconosciuta;
3. le caratteristiche e la durata dei corsi di studio pubblicizzati;
4. i requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi;
5. le caratteristiche dei docenti impiegati, anche con riguardo ai corsi di
ipnosi medica e psicologica;
6. la natura e le caratteristiche degli elenchi di professionisti presenti
sul sito;
7. la natura e le caratteristiche dell'albo dei periti grafici a base
psicologica;
8. la veridicità dell'affermazione: "l'unica a livello internazionale che
collabora dal 1989 col Ministero della Sanità di Mosca, dal 1995 con The
Morton Prince Mental Health Center di New York, il quale ammette a
collaborare con le strutture sanitarie U.S.A.. solo gli ipnoterapeuti dell'UIM";
9. la veridicità dell'affermazione: "Alcuni periti grafici dell'UIM sono
operanti in altre Nazioni e Continenti. I periti residenti in Italia
ricevono talora incarichi peritali da Tribunali stranieri";
10. informazioni sulla programmazione pubblicitaria a cui sono i messaggi
sono riconducibili.
b)
Memorie degli operatori
Con
memorie pervenute nelle date 9 dicembre 2005, 16 dicembre 2005, 24 marzo, 10
aprile e 27 aprile 2006, la società Società Medico Psicologica S.r.l.
e l'Università Internazionale della Nuova Medicina hanno evidenziato
quanto segue:
l'Universitas Internazionale della nuova Medicina (UIM),
che ha modificato la sua denominazione in "Libera Post-Università
Internazionale", è un organismo della Società Medico Psicologica
S.r.l., costituita nel 1992, con finalità di studio e ricerca nei
seguenti ambiti: psicologia della scrittura, perizie grafiche a base
psicologica, medicina psicosomatica, ipnosi medica e psicologica, training
autogeno e interpretazione del disegno;
ha il patrocinio della regione Lombardia e del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
i
diplomi rilasciati dalla Libera Post-Università non hanno alcuna
equipollenza con i diplomi di laurea rilasciati dalle università statali o
private e riconosciute, essendo diplomi di specializzazione
post-universitaria, rilasciati da una struttura privata;
il diploma di perito grafico può essere titolo preferenziale per
l'iscrizione all'Albo dei periti e consulenti tecnici, mentre "gli altri
diplomi hanno valore di aggiornamento e completamento di competenze nelle
relative professioni";
la
UIM
non ha mai promesso né affermato sul proprio sito di essere autorizzata a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, perché i diplomi
rilasciati costituiscono l'attestazione privata di un arricchimento
culturale – professionale ottenuto da soggetti che sono comunque abilitati
ad esercitare le proprie professioni;
la denominazione "Università" non è tale da indurre in errore i consumatori;
il messaggio segnalato è stato rimosso dal sito, in attesa della decisione
dell'Autorità;
ha abbandonato la denominazione "Libera Post-Università Internazionale",
ritornando a quella originaria "Istituto di indagini psicologiche";
l'iscrizione ai corsi della "UIM" può avvenire solo per chi è già in
possesso di una laurea e per i corsi di ipnosi tale laurea deve essere
necessariamente in medicina o psicologia;
agli iscritti viene prospettata la possibilità di conseguire non una laurea,
ma esclusivamente un diploma che non ha valore legale o ufficiale, ma che
attesta la frequenza con profitto dei corsi stessi;
a
chi frequenta un corso della
UIM
non viene rilasciato il titolo di "dottore";
attraverso la pubblicità dei corsi si garantisce un arricchimento culturale
e professionale;
il messaggio non lascia intendere che gli iscritti ai corsi possano
conseguire una laurea, perché il possesso della laurea è requisito
indispensabile per l'iscrizione stessa ai corsi;
la
UIM
non ha mai affermato che i suoi corsi sfociassero in diplomi aventi valore
legale;
i
patrocini ricevuti dalla Regione Lombardia vanno intesi come riconoscimenti
del valore culturale delle attività della
UIM;
i
diplomati in psicologia della scrittura talvolta prestano collaborazioni
presso tribunali stranieri, ma ciò non è fondamentale nel messaggio
pubblicitario in questione;
la presentazione dei corsi per quanto possa essere caratterizzata da toni
enfatici, è da considerarsi obiettiva e veritiera.
Alle suindicate memorie, gli operatori hanno allegato in copia: 1) documento
attestante la concessione di patrocinio da parte del MIUR; 2) documento
attestante la concessione di patrocinio da parte della Regione Lombardia; 3)
informazioni sui corsi di psicologia della scrittura, di perizie
grafiche a base psicologica, ipnosi medica e psicologica,
interpretazione del disegno e training autogeno; 4) informazioni
circa le figure professionali dei docenti che operano presso la
UIM, quali medici e psicologi; 5) albo
dei periti grafici a base psicologica; 6) documenti attestanti la
collaborazione scientifica con il Ministero della sanità dell'URSS, con
l'Università di Mosca e con il Morton Prince Mental Health Center di
New York; 7) bilancio della società.
c)
Memorie dei segnalanti
Con
ulteriori memorie pervenute nelle date 9, 21, 22 e 24 dicembre 2005, i
segnalanti hanno altresì evidenziato quanto segue:
i
messaggi della
UIM
sono ingannevoli nella misura in cui lasciano intendere che si tratti di
un'Università statale o riconosciuta, utilizzando termini quali
"università", "rettore", "preside", "corso di specializzazione in";
il messaggio induce in errore sulle caratteristiche dei servizi
pubblicizzati, ed in particolare sulla possibilità di conseguire titoli
aventi valore legale;
nei messaggi si cita di un albo che non ha alcun valore legale;
i
messaggi lasciano intendere che il conseguimento di un titolo equivalga
all'essere abilitati ad una professione;
la
UIM
pubblicizza la propria attività anche attraverso depliant inviati a
chi richieda informazioni;
la
UIM
svolge anche attività editoriale stampando diplomi post–laurea e libri;
nonostante il sito www.uim-psico.org
sia stato inibito, in data 23 dicembre 2005 la
UIM ha registrato un nuovo dominio con
l'indirizzo
www.uim.mi.it
di contenuto
sostanzialmente identico.
In data 24 aprile 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione
della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11
luglio 2003, n. 284.
Anche il sito
www.uim.mi.it.
non è attualmente in diffusione.
V.
PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché
il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso sulla rete
Internet, in data 8 maggio 2006 è stato richiesto il parere
all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26,
comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 1° giugno 2006, la suddetta Autorità ha
ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità
ingannevole/comparativa illecita ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del
Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
l'uso della denominazione "università", associato al termine "diploma" e
alla pubblicazione di Albi, suscita nei destinatari il convincimento che
l'Università Internazionale della Nuova Medicina sia una vera e propria
Università degli studi, autorizzata ad operare secondo la normativa vigente;
l'effetto confusorio è aggravato dall'indicazione relativa alla circostanza
che quanto pubblicizzato sarebbe patrocinato della Regione Lombardia e del
Ministero dell'Istruzione, università e ricerca;
i
vantati legami internazionali contribuiscono a fornire dell'istituto
un'immagine di prestigio e riconoscimento a livello internazionale che
rafforza il convincimento che si tratti di università riconosciuta.
VI.
VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Appare
necessaria, in via preliminare, una disamina del quadro normativo vigente in
Italia. La denominazione "Università" è riservata, infatti, per legge, ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, recante
"Misure urgenti per l'Università", convertito con modificazioni nella legge
30 novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a quelle non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. L'articolo in esame
dispone, infatti, che "le denominazioni di università, ateneo,
politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate
soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per
rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge".
Allo stesso modo i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche
sono soltanto quelli previsti per legge (individuati, in via primaria, dalla
legge 13 marzo 1958, n. 262, recante "Conferimento ed uso di titoli
accademici, professionali e simili", e, in particolare, dall'articolo 1,
volto a disporre che "le qualifiche accademiche di dottore, compresa
quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica
di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei
casi indicati dalla legge" e dall'articolo 1 della legge, recante
"Riforma degli ordinamenti didattici universitari", 19 novembre 1990, n.
341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla
legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non
statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (articolo 2
della legge n. 262/58 e articolo 1 punti 1. e 2. del R.D., recante "Testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore", 31 dicembre 1933, n. 1592).
Queste disposizioni sono ispirate all'evidente finalità di evitare che si
ingenerino confusioni tra soggetti abilitati a rilasciare diplomi di laurea
aventi valore legale ai sensi della normativa italiana ed altri istituti
formativi, che, indipendentemente dalla qualità dell'istruzione impartita,
tale abilitazione non posseggano.
Per il consumatore italiano, pertanto, il termine università, oltre ad
essere giuridicamente pregnante, è carico di indiscutibili valenze
storico-culturali, immediatamente connesso com'è ad enti ed istituzioni che
da tempo caratterizzano, non solo sul piano culturale, la vita e la società
italiana; possiedono cioè una forza evocativa loro propria che rimanda al
valore legale dei titoli rilasciati.
[Cfr.,
sul punto , Tar Lazio Sez. I. n.14655/2004]
Il messaggio in esame, tramite l'utilizzo delle espressioni "università",
"rettore", "post università", "tesi", "albo … redatto con la supervisione di
un ispettore Generale del Ministero di Grazia e Giustizia apprezzato anche
da alti magistrati milanesi", lascia intendere che la
UIM sia un'Università riconosciuta e
che possa rilasciare titoli aventi valore legale anche ai fini
dell'iscrizione in un fantomatico albo professionale. I profili di
ingannevolezza segnalati riguardano, quindi, la possibile induzione in
errore dei consumatori circa la qualifica della predetta società quale
istituzione universitaria riconosciuta in Italia, nonché circa il valore
legale dei titoli dalla stessa rilasciati. Il messaggio in esame, riportando
in evidenza la denominazione di "Libera Università
UIM",
induce il consumatore a ritenere che si tratti di una struttura accademica
riconosciuta, abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia a
seguito della frequenza dei corsi pubblicizzati.
L'Istituto in oggetto "non è Università di Stato né legalmente
riconosciuta", circostanza ammessa dagli operatori stessi nelle memorie
prodotte in data 9 dicembre 2005: "i diplomi rilasciati dalla Libera
Post-Università non hanno alcuna equipollenza con i diplomi di laurea
rilasciati dalle Università statali o private e riconosciute".
La modifica della denominazione "Libera Università Internazionale della
Nuova Medicina" in "Libera post-Università Internazionale della Nuova
Medicina" non può ritenersi idonea a circoscrivere gli effetti confusori
determinati dal messaggio.
Contribuisce, inoltre, ad indurre i consumatori in errore il fatto che nel
messaggio vi sono numerosi riferimenti diretti e indiretti volti a
qualificare l'UIM come "Università", quali i termini "Rettore" "tesi",
dizioni inscindibilmente legate, nella comune percezione, all'organizzazione
e al funzionamento di istituzioni universitarie, pubbliche o private,
abilitate al rilascio di titoli aventi valore legale.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può pertanto
concludersi che il messaggio in esame è suscettibile di indurre in errore i
destinatari in relazione alla qualifica dell'operatore pubblicitario e al
valore dei titoli rilasciati alla fine dei corsi, potendo per questo motivo
pregiudicarne il comportamento economico.
VII.
QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi
dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la
decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto
della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto
applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81,
in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione,
dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della
personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa
stessa.
Nel caso in esame, con riferimento alla gravità della violazione si tiene
conto dell'ampiezza e delle modalità di diffusione del messaggio. Il
messaggio è stato diffuso attraverso internet e appare, quindi, suscettibile
di aver raggiunto un ampio numero di consumatori. Per quanto riguarda la
durata della violazione, si ritiene necessario considerare che il messaggio
è stato diffuso per un breve periodo di tempo.
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare
alla Società Medico Psicologica S.r.l. e all'Università della Nuova Medicina
UIM
la sanzione pecuniaria nella misura di 3.000 € (tremila euro) ciascuna.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a
indurre in errore i consumatori in ordine alle qualifiche dell'operatore
pubblicitario e alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati potendo, per
tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese
concorrenti;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla Società Medico Psicologica S.r.l. e
dall'Università Internazionale della Nuova Medicina costituisce,
per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a)
e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione.
b) che alla società Società Medico Psicologica S.r.l. sia irrogata una
sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 € (tremila euro).
c) che all'Università Internazionale della Nuova Medicina sia
irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 € (tremila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del
servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così
come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del
tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del
pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81,
la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni
semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del
pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per
la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in
caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di
impresa per un periodo non superiore a 30 giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del
Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n.
206/05, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
stesso.
IL
SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli |
IL
PRESIDENTE
Antonio Catricalà |
|