ALBO dei GRAFOLOGI?:
Non
esiste nessun albo giuridicamente riconosciuto dallo Stato
italiano per la categoria dei consulenti e dei periti grafologi.
Quelli fasulli più diffusi sono denominati: Albo dei Periti
Grafologi Professionisti; Albo dei Periti Grafici a base
psicologica e... chi più ne ha più ne metta.
ALBO O RUOLO?:
L'iscrizione
al ruolo (non albo!) presso la Camera di Commercio Ruolo Periti
Esperti Consulenti non è obbligatoria e ha il solo fine di
"pubblicizzare, rendere noto" chi già esercita l'attività.
L'albo (non ruolo) è di natura giuridica ed abilita
all'esercizio di un'attività.
Si veda il Nuovissimo Vocabolario Illustrato della Lingua Italiana, di
G.Devoti-GG. Oli, voci pg. 76 (albo) e 2704 (ruolo). L'iscrizione al
ruolo della CCIAA come pure l'iscrizione all'albo dei CTU del tribunale
non equivale a un'iscrizione all'albo, giacché l'albo è abilitante e
questi elenchi non lo sono. Il fatto di essere iscritti o meno non dà
alcuna rappresentanza giuridica o titolo onorifico o altro. E' come
essere iscritti nell'elenco telefonico ai soli fini di pubblicità; in
parole povere, con questi elenchi si rende noto che si svolge
un'attività come "pubblicità conoscitiva". Anche l'iscrizione all'albo
dei CTU presso il tribunale non costituisce curriculum (caso mai,
viceversa, occorrerebbe avere un certo tipo di curriculum per essere
iscritti).
TITOLO ABILITANTE
ALLA PROFESSIONE GRAFOLOGO?
Non esiste alcun titolo abilitante alla professione di
grafologo. Su internet si legge: UNICO CORSO IN XXXXXXXX
ACCREDITATO DALL’ASSOCIAZIONE XXXXXXXXX: IL PERCORSO DI
FORMAZIONE TRIENNALE PERMETTE IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
ABILITANTE LA PROFESSIONE GRAFOLOGICA, RECENTEMENTE RICONOSCIUTA
DAL MINISTERO AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013 (Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2013 N. 4). E' tutto inesatto.
Se andiamo a vedere la legge 4/2003 all'art. 7 (occhio al
secondo comma!) recita:
Sistema di attestazione
1.
Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la
trasparenza del mercato dei servizi professionali, le
associazioni professionali possono rilasciare ai propri
iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la
responsabilità del proprio rappresentante legale,
un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del
professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla
partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard
qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti
sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività
professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione
all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui
all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza
assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal
professionista; f) all'eventuale possesso da parte del
professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un
organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma
tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano
requisito necessario per l'esercizio dell'attività
professionale.
UNIVERSITA' O
COSA?:
Rolando
Marchesan
e la cosiddetta "LIBERA
POST-UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELLA NUOVA MEDICINA" (UIM) di Milano, è
stato sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato:
«Ingannevole
usare titoli
'rettore', 'università'».
La Libera post-Università ecc., ecc.,
«non è
università né statale né riconosciuta dallo Stato».
«Ingannevole
il "fantomatico" 'albo dei periti grafologi' ...»
Applicata una
«Sanzione di 6 mila euro
per gravità e durata della
violazione»
Leggi
il dispositivo del Garante
http://www.criminologia.it/giustizia/sanzione_Garante_contro_UIM_Marchesan.htm
AVVOCATI E GRAFOLOGI:
Il
perito scientifico non può agire in perizia seguendo le
logiche e le tattiche avvocatesche. I due campi forensi sono
affini ma diversi. Secondo Luigi Lombardi Vallauri (docente di
Filosofia del diritto Università Firenze) l'avvocato può essere
definito un "giurista a metà" perché a lui non interessa la verità, ma solo quella che gli fa vincere
la causa. Per l'avvocato il cliente ha sempre ragione e
l'avversario ha sempre torto, altrimenti perde la causa. Se il
perito del CSI:Forensic, seguisse queste logiche finirebbe col difendere
anche l'indifendibile, ossia il colpevole (che invece merita la
difesa dell'avvocato). Il perito del CSI:Forensic deve agire da
studioso, animato soltanto dalla scienza e dalla propria
coscienza, non altro. E ciò vale sia se è di parte (CTP) sia se
è d'ufficio (CTU/PTU).
COLLEGIO dei PERITI GRAFOLOGI?:
In
Italia non esiste nessun Collegio (né a Torino né altrove),
riconosciuto giuridicamente dallo Stato, che ha la
rappresentanza giuridica per la categoria dei periti grafologi o
calligrafi o dir si voglia. Diffidare, quindi, dalle
denominazioni altisonanti che omettono di dire esplicitamente
che si tratta di un'associazione privata. Esiste il Collegio
Lombardo e quello Toscano per le categorie non protette
giuridicamente, che sono collegi riconosciuti dal Ministero Giustizia, tuttavia l'iscrizione non è abilitante ai
fini dello svolgimento dell'attività né obbligatoria per
esercitare l'attività professionale.
ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC
E'
un'associazione con riconoscimento giuridico nazionale
personalità giuridica Decreto
Prefettizio Massa del 7.2.2014 N° 0003465,
a carattere professionale (clicca qui per
vedere il decreto del
Riconoscimento
giuridico nazionale),
inserita nell'elenco Ministero Sviluppo Economico delle
Associazioni che rispettano i requisiti fissati dalla legge
n°4/2013 Pubb. G.U. n° 22 del 26.1.2013, oltre che accreditata
alle Nazioni Unite (clicca qui per vedere attestato
membro delle
NAZIONI UNITE
per i Diritti Umani).
L'Associazione (www.csiforensic.it
) raggruppa i Criminologi ed i Periti e Consulenti
in Crimini della Scrittura; quindi,
anche i grafologi, che sarebbe più appropriato definirli Consulenti e
Periti in Crimini della Scrittura (write crime).
L'iscrizione a CSI:Forensic costituisce
condizione sufficiente per essere iscritto all'albo del CTU presso i Tribunali,
come è accaduto per i nostri associati. CSI:Forensic viene chiamata anche
a far parte
della Commissione Albo CTU del tribunale (clicca qui per vedere
invito dei Tribunali per far
parte delle commissione Albo CTU
).
E' partner dell'Istituto Italiano di Criminologia degli studi di
Vibo Valentia
|
L’Istituto
Italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia è
stato socio UNI e ha partecipato al Tavolo Tecnico UNI/CT
006/GL 28 "Criminalista, Esperto in Scienze Forensi" nel
settore della Grafologia |
|
CORSI PER PERITI IN CRIMINI DELLA SCRITTURA
CSI:FORENSIC
in collaborazione con l'Istituto Italiano di Criminologia degli
studi di
Vibo Valentia (clicca qui
) promuove
Corsi di formazione
a numero chiuso per periti e consulenti in crimini della scrittura. L'attestato rilasciato, previo superamento esame
finale, non ha valore di titolo rilasciato da un ente di
istruzione pubblica, l'attività di consulente o perito in
crimini della scrittura non è disciplinata giuridicamente.
ASSOCIAZIONI DEI
GRAFOLOGI INSERITE IN ELENCO MINISTERO
In passato c'erano delle associazioni inserite nella
banca dati del CNEL (Comitato Nazionale Economia e Lavoro,
poi abrogato dal Governo-Renzi) e di seguito inserite
prima in un
elenco presso il Ministero di
Giustizia, poi trasferiti presso Ministero dello Sviluppo
Economico.
Si trattava e
si tratta di un censimento niente di più e niente di
meno, anzi si riporta quanto precisato dallo stesso Ministero di
Giustizia
(fonte:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_18.wp ):
«Tale
[inserimento] non è
finalizzato ad un riconoscimento o
ad altra forma di regolamentazione, ma è specificamente volto
alla individuazione degli enti che risultino essere in possesso
dei requisiti strumentali all'annotazione nell'elenco. La reale
finalità dell’elenco consiste infatti nell’individuare quali,
tra queste associazioni, siano idonee ad essere “sentite” dalle
autorità competenti in sede di elaborazione delle piattaforme
comuni europee».
Dunque, attenti a profili ingannevoli di chi vuol far credere
che l'inserimento in questo o quell'elenco ministeriale
equivalga a un riconoscimento giuridico per agire in una sorta
di ordine professionale, albo professionale, ecc.).
Si ribadisce che NON esiste alcun albo o Ordine
professionale o Collegio o Associazione o come dir si voglia,
che rappresenta giuridicamente il segmento professionale dei
periti e consulenti grafologi, diffidare dai millantatori e
ciarlatani.
LE FIRME CON MEZZO MECCANICO:
L'INGEGNERIA CRIMINALE DELL'INGANNO
Se
noi oggi possiamo far nascere il mondo dell'esperienza non dalla
natura ma dall'algoritmo e dal video lucente del computer, se possiamo produrre un mondo
d'esperienza che sia costruito secondo la regola generativa
della logica binaria, ecco che la matematica diviene non più
soltanto modello conoscitivo, ma fonte d'esperienza, realtà
condivisa nell'esperienza. Il perito competente, allora, deve
saper distinguere non più e tanto l'autenticità della scrittura
(condizione necessaria), ma il vero dal falso tra
realtà e contraddizione del reale (condizione necessaria e
sufficiente). LEGGI L'ARTICOLO SU: "LE FIRME VERE IN SENSO
GRAFOLOGICO, MA FALSE IN SENSO REALE",
clicca qui
FOTOCOPIA, ARTE DELL'INGANNO
Ciò
che sembra logico a volte diventa illogico. In perizia si può
asserire che una cosa è falsa rispetto un'altra di cui si ha la
certezza oggettiva che sia vera. La fotocopia, per sua implicita
natura e definizione, non è affatto oggettivamente vera, anzi!
Se io fotocopio l'originale da falsificare A, ottengo la prima
fotocopia B, se intervengo con il correttore (figuriamoci col
computer!) posso cancellare e manipolare la scrittura a
piacimento, poi faccio la fotocopia del testo così manipolato ed
ottengo la copia C. A questo punto, posso utilizzare C, che è un
falso "perfetto" dell'originale ed intraprendere una causa
civile, tranquillo che il perito grafologo non è detto che se ne
accorga e il giudice non è detto che pretende il deposito
dell'originale A.
GIUDICE, LIBERO CONVINCIMENTO E RELAZIONE CTU
Si
può contestare una perizia d'ufficio a prescindere dal suo
risultato? Oppure, senza entrare nel merito? Si può ritenere il
giudice privo di probità intellettuale? E' evidente che
no. Il giudice, secondo recente giurisprudenza della Corte di
Cassazione non è più il "perito dei periti" ma più correttamente
è il "custode del metodo", ovvero deve vagliare prima di
convalidare il metodo che utilizza il perito se soddisfa criteri
di scientificità o no.
GRAFOLOGIA, SCIENZA O TECNICA?
Il Prof Saverio
Fortunato sostiene che in
senso epistemologico è da ritenersi una tecnica e non una
scienza, in quanto tale utile alle scienze criminali, ma più per
escludere il reo che per includerlo. E' una
condizione necessaria per accertare l'autenticità o meno della
scrittura, ma insufficiente per offrire al giudice un giusto
responso perché ogni perito o consulente usa il "suo" metodo
(talvolta lo stesso perito usa persino tre o quattro metodi
contemporaneamente, sommandoli, pur di raggiungere il risultato
con l'occhio che vede ciò che cerca). Poi rimane l'enigma di
riuscire a scopire la falsificazione di una firma vera in senso
grafologico, ma false in senso reale giacché apposta con mezzo
meccanico. CSI:Forensic con l'Istituto Italianod i Criminologia
tengono un corso avanzato proprio sulla falsificazione della
firma con il mezzo meccanico, vai sul sito
www.grafologiaforense.it)
GRAFOLOGI (CTU E CTP) COME CIP E CIOP ?
Il perito o consulente che agisce in perizia come il ricercatore
scientifico non dovrebbe essere iscritto a nessuna
associazione priva del riconoscimento giuridico dello Stato.
Altrimenti, si assiste al paradosso che due periti o consulenti, Cip e Ciop,
appartenenti allo stesso club associativo dal nome più roboante,
possono fare il gioco delle parti, all'insaputa sia del giudice
e sia del terzo consulente o perito.
LAUREA IN PSICOLOGIA DELLA SCRITTURA?
In Italia, ad oggi, non esiste una laurea o titolo equipollente
riconosciuto dallo Stato in "psicologia della scrittura".
PERIZIA OPERA PROTETTA DAI "DIRITTI D'AUTORE"?
La perizia giudiziaria è priva dei requisiti di originalità,
creatività e novità per essere protetta dalla legge
n° 633/1941 sui "diritti d'autore"; più correttamente è un atto
giudiziale di parere tecnico difensivo o d'ufficio. Il perito
nell'offrire una risposta al quesito applica un ragionamento
richiamandosi ad una o più discipline, ma nulla aggiunge alla
Tecnica che la stessa non sia già in grado di conoscere. Se
il perito afferma che 3+2=5 il risultato "5" del ragionamento
matematico non ha nulla di creativo né di originale o di
novità; se poi si deve parlare d'invenzione, questa spetta a
Pitagora e non al perito. Spetterebbe, in altre parole, a chi ha
inventato la disciplina e non a chi l'applica.
PSICOLOGO O "PSICOLOGO DELLA SCRITTURA"?
Lo
psicologo è una figura professionale che ha
conseguito una laurea in psicologia (oppure in pedagogia, ecc.
se conseguita prima dell'anno 1990) presso l'università statale,
mentre lo "psicologo della scrittura" (se non è uno psicologo)
è un titolo inventato, come lo sarebbe il definirsi
"geometra dell'inconscio"!
PSICOLOGO O CRIMINOLOGO?
La criminologia clinica è una specializzazione triennale
post-lauream che fino al 2002 si poteva conseguire in poche università italiane
presso cinque Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'accesso era a numero
chiuso (10 candidati ammessi per anno accademico), comportava il
superamento di un concorso per esami e titoli (prova scritta ed
orale) e il conseguimento di 22 esami, oltre la tesi di
specialità. Alla specializzazione si accedeva con la laurea in
Filosofia, Lettere, Sociologia, Medicina, Giurisprudenza e
Psicologia. Spesso sui mass-media quando, purtroppo, c’è un
evento delittuoso o criminoso la parola passa allo psicologo o
allo psichiatra (che insieme psichiatrizzano il crimine), ma è un errore
grossolano, perché la parola crimine rimanda a criminologo non a psico-qualcosa;
e poi se la specializzazione in criminologia clinica è stata
soppressa, tutti questi criminologi come lo diventano?
clicca qui
Va precisato che per la legge italiana solo l'università
rilascia titoli accademici e detti titoli sono: laurea breve,
laurea specialistica e dottorato, quindi per potersi definire
criminologi (o farmacisti o altro) occorre aver conseguito uno
di questi titoli. Il Master non è un titolo accademico, tanto
per essere chiari, ancor meno un corso di perfezionamento, anche
se svolti presso università legalmente riconosciute, figuriamoci
in strutture o enti non universitarie e prive del riconoscimento
giuridico.
La protezione legale dei titoli
accademici
La
Legge 13 marzo 1958, n. 262 regola il «conferimento ed uso di
titoli accademici, professionali e simili».
L'articolo 1 recita: «Le qualifiche
accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le
qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero
docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei
casi indicati dalla legge».
L'articolo 2 recita: «È vietato il
conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da
parte di privati, enti ed istituti, comunque denominati, in
contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I
trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un
anno e con la multa da L. 150.000 a L. 300.000. Chiunque fa uso,
in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di
dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di
carattere professionale e della qualifica di libero docente,
ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è
punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 200.000, anche se le
predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in
vigore della presente legge. La condanna per i reati previsti
nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai
sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice Penale».
Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n.
1592 - Testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, recita all'articolo 178: «La
qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio
professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano
conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito
dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori. Chi
contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente,
incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è
iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli
esercenti abusivi delle singole professioni. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai professori universitari di
ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che
sono oggetto delle singole specialità».
La legge 30 novembre
1973, n. 766 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.580,
recente misure urgenti per l'Università), nel suo articolo 10,
prevede che «le denominazioni di università,
ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria,
possono essere usate soltanto dalle università statali e da
quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi
valore legale a norma delle disposizioni di legge».
Titolo di studio
straniero non riconosciuto
In Italia è vietato
utilizzare il titolo accademico e professionale conseguito
all'estero quando esso non sia riconosciuto o riconoscibile in
Italia.
In questo senso si esprime la Legge 5 febbraio 1992, n. 175
(Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione
dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), quando
all'articolo 1 afferma che «È vietato l'uso di titoli, compresi
quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non
riconosciuti dallo Stato».
Allo stesso modo si esprime la Legge 13 marzo 1958, n. 262, che
regola il «conferimento ed uso di titoli accademici,
professionali e simili». L'articolo 3 prevede infatti che siano
passibili di pena «i cittadini italiani che fanno uso di titoli
accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia».
DOTTORE
O DOCTOR?
Esistono depliant pubblicitari con tanto di istruzioni su come
acquistare il titolo (fasullo) di "doctor", in Svizzera o in
altri Paesi rivolti ad imprenditori e professionisti. La
pubblicità è "corretta" perché specifica (sia pure con caratteri
minuscoli) che tale titolo abbreviato in "Dr" o "Dr (Ch)"
(ossia, il suffisso Dr seguito con la sigla del Paese che lo
rilascia) in Italia sono privi di validità
giuridica, tuttavia sono venduti lo stesso e allora i Tribunali
prima di iscrivere all'albo dei CTU i "Dr" o "Doctor" farebbero
bene a chiedere (o procurarsi) il certificato di laurea in
originale.
PSICOLOGO E ALBO
L'albo
degli Psicologi è stato istituito con legge n° 56/1989,
che negli artt. 32, 33, 34 e 35
(Testo vigente aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137) ha
generosamente disposto:
Riportiamo l'art. 32. lettera
c) vengono inclusi nell'albo i laureati in discipline diverse
dalla psicologia, che abbiano svolto
dopo la
laurea almeno due anni d’attività che forma oggetto della
professione di
psicologo
contrattualmente riconosciuta dall'università,
nonché
i
laureati che
documentino
di
avere esercitato
con
continuità tale attività,
presso enti
o istituti soggetti
a
controllo o vigilanza
da parte
della
pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;
d)
coloro che
siano stati
dichiarati,
a seguito di pubblico concorso,
idonei a
ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione
pubblica per
il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Art. 34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un
corso di specializzazione. 1.
(...) sono ammessi
a
sostenere
l'esame
di Stato
(...) coloro
che,
al momento dell'entrata in vigore della presente legge,
risultino iscritti
ad un corso di specializzazione almeno triennale in
psicologia o
in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere
svolto, per
almeno un anno, attività che forma oggetto della
professione di psicologo.
Art. 35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica:
1. In
deroga a
quanto
previsto
dall'articolo
3,
l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica
è
consentito a coloro
i quali o
iscritti all'ordine
degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici
e degli
odontoiatri,
laureatisi entro l'ultima sessione di laurea,
ordinaria o
straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993,
dichiarino, sotto
la propria
responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione
professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum
formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della
durata,
nonché
il
curriculum
scientifico e
professionale, documentando
la
preminenza e la
continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
2. é
compito
degli
Ordini
stabilire
la validità
di detta
certificazione.
PSICOANALISI
In
senso epistemologico è da ritenersi una teoria e non una scienza
(del resto S. Freud, in vita sua non ha mai curato nessuno) e
solo in quanto tale è utile alle scienze criminali, come lo sono
tante altre teorie.
PSICOGRAFOLOGI O GRAFOLOGI?
La grafologia è una condizione
necessaria ma insufficiente per offrire un giusto responso al
magistrato, poiché, con l'avvento delle tecnologie più
sofisticate è possibile falsificare la scrittura rendendola
"vera" in senso grafologico, ma falsa in senso reale. Il perito
grafologo deve stare a passo coi
tempi e aggiornare il suo sapere seguendo l'evoluzione
della tecnica criminale, per questo occorre un approccio
criminologico più chpsicologico.
PSICODIAGNOSI E GRAFOPATOLOGIA? SONO UN NON-SENSO PER ESSENZA: leggi articolo
www.criminologia.it/scienze/grafodiagnosi_o_grafopatologia_sono_un_nonsenso_per_essenza_di_Saverio_Fortunato.htm
LA GRAFOLOGIA MEDICA CON LA SUA GRAFOPATOLOGIA NON
C'ENTRANO CON LA MEDICINA
E’ un errore richiamarsi alla grafologia medica pensando sia una
cosa seria; essa
ha la pretesa di diagnosticare le malattie attraverso la
scrittura, ma siamo seri, è già difficile capire qualcosa con le
analisi del sangue e una scintigrafia, ma pretendere di fare
diagnosi attraverso l’analisi della scrittura è davvero un
azzardo! Difatti, la "grafopatologia non rientra
nelle medicine e pratiche non
convenzionali riconosciute dalla Federazione nazionale dei
medici”
Pubblicato in rete 12
settembre 2004, ultimo aggiornamento il 12.2.2015 - Per
contatti:
info@criminologia.it
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